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Sez. L, Sentenza n. 8909 del 04/06/2003 (Rv. 563888 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omissione - Accertamento da parte dell'ente previdenziale - Mancata comunicazione all'ispettorato del lavoro - Incidenza sulla validità dell'accertamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563888-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

L'omissione da parte dell'ente previdenziale della comunicazione all'ispettorato del lavoro, prevista dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n.628, dell'accertamento che l'ente stesso intende effettuare in ordine ad omissioni contributive, integra una irregolarità amministrativa che non incide sulla validità dell'accertamento compiuto, in quanto la norma non è dettata a tutela dei soggetti interessati all'accertamento, ma ha il solo scopo di consentire il coordinamento tra le attività ispettive delle varie autorità amministrative aventi competenze ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)