Sez. L, Sentenza n. 8211 del 27/07/1995 (Rv. 493453 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE | Verbali dei funzionari degli enti di previdenza e di assistenza - Prova legale per la fase monitoria - Configurabilità - Mancata autorizzazione del funzionario e contraddittorietà tra diversi accertamenti - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE
Gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza costituiscono, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., prova idonea ai fini della concessione di decreto ingiuntivo per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, a prescindere dalla circostanza (che può avere rilievo solo sul piano interno e della regolarità amministrativa) che i funzionari stessi non siano all'uopo ritualmente autorizzati, né allo stesso tempo (salva l'applicabilità nel giudizio di opposizione delle comuni regole in materia di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio) rileva l'eventuale contraddittorietà tra diversi accertamenti compiuti dai medesimi funzionari, data la loro natura non di atti amministrativi di natura provvedimentale, ma di operazioni rivolte alla ricognizione di dati, non richiedenti motivazione. (Nella specie la parte ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto la violazione dell'art.5 della legge 22 luglio 1961 n. 628, in materia di svolgimento dei poteri ispettivi da parte dei funzionari degli enti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 com. 2 CORTE COST., Legge Cost. 22/07/1961 num. 628 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)