Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 17/07/1974 (Rv. 370473 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - DIFETTO DI INTERESSE DEL CREDITORE ALL'ADEMPIMENTO PERSONALE DEL DEBITORE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSTITUZIONE DELLO STATO AD UN COMUNE NELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI COSTRUIRE UNA STRADA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - DIFETTO DI INTERESSE DEL CREDITORE ALL'ADEMPIMENTO PERSONALE DEL DEBITORE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSTITUZIONE DELLO STATO AD UN COMUNE NELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI COSTRUIRE UNA STRADA.*
L'art 1180 del cod civ vigente, unificando le Disposizioni di cui agli artt 1238 e 1239 del cod civ del 1865, prevede la possibilita che la prestazione sia eseguita da un terzo perfino inscio vel invito debitore, cosi da liberare quest'ultimo dall'Onere dell'adempimento e da quelle che potrebbero essere le conseguenze dell'inadempimento. Deve trattarsi di un intervento spontaneo ed unilaterale del terzo, non legato, cioe, a precedenti accordi o convenzioni, e tuttavia tale da costituire un sostanziale e formale adempimento dell'obbligazione, si che si possa escludere qualsiasi interesse del creditore a pretendere l'adempimento personale del debitore. (sulla base del principio enunciato in massima il SC ha ritenuto che legittimamente lo stato si era sostituito al comune di Venezia - ai sensi dell'art 15 della legge 27 ottobre 1951, n 1402, che espressamente attribuisce al ministero dei lavori pubblici la facolta di sostituirsi ai comuni nella esecuzione del piano di ricostruzione - nell'adempimento dell'obbligazione di costruire una strada, assunta dal comune nei confronti di privati che avevano ceduto gratuitamente un'area di loro proprieta. Ha ritenuto, inoltre, che i detti privati non avevano interesse ad ottenere l'adempimento da parte del comune, in quanto, ai fini dell'eventuale esonero dal contributo di miglioria previsto dall'art 13 del RD 18 novembre 1923, n 2538 - ora riprodotto nell'art 238 del tu fl n 1175 del 1931 - l'art 6 del RDL 28 novembre 1938, n 2000, prevede espressamente la detrazione, dall'incremento di valore a cui va commisurato il contributo di miglioria specifica, del valore dei beni ceduti senza corrispettivo dal proprietario per l'esecuzione dell'opera).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 238, Cod. Civ. Abrog. art. 239, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2538 art. 13, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 238, Regio Decr. Legge 28/11/1938 num. 2000 art. 6, Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)