Sez. 2, Sentenza n. 2651 del 28/04/1982 (Rv. 420522 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RIFIUTO, RITENUTO LEGITTIMO, DELLA PRESTAZIONE DEL TERZO A CONDIZIONI PIÙ ONEROSE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RIFIUTO, RITENUTO LEGITTIMO, DELLA PRESTAZIONE DEL TERZO A CONDIZIONI PIÙ ONEROSE.*
L'art. 1180 cod. civ., nel prevedere che il creditore non può rifiutarne l'adempimento offerto dal terzo se non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, presuppone la identità della prestazione offerta con quella da eseguire. (nella specie, si è ritenuto che il creditore aveva legittimamente rifiutato la prestazione offerta dal terzo a condizioni economiche più onerose). (V 2139/74, mass n 370473; (V 1194/69, mass n 339794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)