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Sez. 2, Sentenza n. 9151 del 27/08/1991 (Rv. 473652 - 01)

"Successioni mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - Prescrizione | Accettazione di eredità da parte delle persone giuridiche degli enti morali ed ecclesiastici - Termine previsto dall'art. 480 cod. civ. - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473652-01

"Successioni mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - Prescrizione

La regola fondamentale di cui all'art. 2935 cod. civ. in tema di prescrizione è applicabile, anche con riferimento alla decadenza, in relazione alla disciplina speciale dettata per la accettazione di eredità da parte di persone giuridiche in generale e degli enti morali ed ecclesiastici in particolare, per cui il termine previsto dall'art. 480 cod. civ. per tale accettazione non inizia a decorrere se l'ente chiamato all'eredità non è stato ancora autorizzato dall'autorità competente e conseguentemente in tale ipotesi non può essere neppure fissato dal giudice ai sensi dell' art. 481 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)