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Sez. 5, Sentenza n. 5966 del 25/03/2015 (Rv. 635005 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Atto giudiziario - Registrazione a debito - Recupero dell'imposta - Decadenza - Termine ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635005-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE

In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 61 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)