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Sez. 2, Sentenza n. 901 del 12/05/1965 (Rv. 311741 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PIEGO - CONGIUNTO DEL DESTINATARIO ESTRANEO AL NUCLEO FAMILIARE - IRREGOLARITA.*
Stato
decisa il 1965-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311741-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PIEGO - CONGIUNTO DEL DESTINATARIO ESTRANEO AL NUCLEO FAMILIARE - IRREGOLARITA.*

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'art. 7 del RD 21 ottobre 1923, n. 2393, richiamato dall'art. 149 cod.proc.civ. pone una presunzione di ricevimento del piego, da parte del destinatario, e di consegna effettiva a quest'ultimo, quando il piego stesso sia consegnato ad una delle persone tassativamente indicate nella norma e che si presume, per i rapporti che la legano al destinatario, rimetta senz'altro il piego al destinatario medesimo. Le categorie di persone in relazione alle quali vale la suddetta presunzione sonò a) le persone di famiglià b) le persone addette alla casà C) le persone addette al serviziò e, per le persone di tutte le tre categorie, deve sussistere un minimo di capacita (persona sana di mente e di eta maggiore di quattordici anni, dispone il citato art. 7 RD n.2393 del 1923) che renda presumibile il giudizio sulla Rilevanza del piego e sulla necessita di rimessione effettiva al destinatario. La prima categoria (persone di famiglia) deve ritenersi riferita a quelle persone che fanno parte del medesimo nucleo familiare del destinatario e che convivono con lui sotto lo stesso tettò deve, percio, escludersi la regolarita della notifica, allorche il piego sia consegnato a persona che, pur essendo un congiunto, non faccia parte dello stesso nucleo familiare del destinatario e non conviva con lui.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)