Sez. 2, Sentenza n. 7544 del 13/08/1997 (Rv. 506720 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione a mezzo del servizio postale - Persona di famiglia ex art. 7 legge n. 890 del 1982 - Nozione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, per ritenere la ritualità della notificazione, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela o di affinità con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, di persona cioè legata a lui da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (nel caso di specie il S.C. ha ritenuto la nullità della notificazione effettuata alla cognata non convivente).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)