Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 22/05/1969 (Rv. 340874 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - ISTANZA DI RILIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - DECORSO DEL TERMINE PER IL RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA DI SITUAZIONE GIURIDICA DEFINITIVA - INTANGIBILITA.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - ISTANZA DI RILIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - DECORSO DEL TERMINE PER IL RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA DI SITUAZIONE GIURIDICA DEFINITIVA - INTANGIBILITA.*
Rispetto ad una istanza di 'riliquidazioné della pensione, proposta a distanza di tempo da un dato provvedimento di liquidazione, non e consentito distinguere tra diritto alla prestazione, intesa come attribuzione patrimoniale indipendentemente dal suo ammontare e diritto all'ammontare inteso come contenuto economico della prestazione stessa e, pertanto, l'inutile decorso del termine stabilito dalla legge per reclamare avverso l'originaria liquidazione importa il formarsi di una situazione giuridica definitiva anche rispetto al 'quantum', intangibile sia da norme sopravvenute, sia da successive dichiarazioni di illegittimita costituzionale di norme preesistenti gia applicate al rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 26/04/1957 num. 818 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)