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Sez. L, Sentenza n. 5900 del 07/11/1981 (Rv. 416655 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INPS DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE E DELLA MISURA DELLA MEDESIMA - EFFICACIA COSTITUTIVA DEL PRIMO ACCERTAMENTO - DIPENDENZA DALLA DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RINUNCIA ALLA DOMANDA PER L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'"AN" - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416655-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INPS DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE E DELLA MISURA DELLA MEDESIMA - EFFICACIA COSTITUTIVA DEL PRIMO ACCERTAMENTO - DIPENDENZA DALLA DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RINUNCIA ALLA DOMANDA PER L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'"AN" - PRECLUSIONE.*

Alla stregua dell'art. 78 del regolamento sull'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia approvato con R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale distingue tra accertamento dell'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale ed accertamento (a sua volta articolato nelle fasi dell'assegnazione provvisoria e definitiva) della misura ed entità della medesima, l'accertamento - da parte dell'INPS - del diritto dell'assicurato in ordine all'an ha efficacia costitutiva indipendentemente dalla Determinazione del quantum, con la conseguenza che, nonostante la Mancanza o il ritardo di quest'ultima, l'assicurato non ha più possibilità di rinunciare alla domanda per l'accertamento del suo diritto alla prestazione previdenziale, ormai già riconosciuto. (V 1800/69, mass n 340874; (V 2628/67, mass n 330014).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)