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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 7 aprile 1965, causa 35/64

Decisione
decisa il 1965-04-07
ECLI
ECLI:EU:C:1965:40

Epigrafe

Nella causa 35-64 promossa dal DOTT. CESARE ALFIERI, funzionario del Parlamento Europeo, con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del Foro di Lussemburgo, Grand'Rue 84, ricorrente contro IL PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal Segretario Generale Hans Robert Nord, in qualità di agente, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del Foro di Lussemburgo, Côte d'Eich 22, convenuto causa avente ad oggetto: l'annullamento della decisione di nomina, in esito a un concorso cui aveva partecipato il ricorrente, del Dott. Ducci a capo divisione presso la Direzione generale degli Affari generali, LÀ SECONDA SEZIONE DELLA CORTE composta dai Signori A. M. Donner, Presidente di Sezione (relatore), W. Strauss e R. Monaco, giudici, Avvocato generale : J. Gand, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Con decisione 12 maggio 1964, pubblicata per affissione li 26 maggio 1964, il Dott. Ducci veniva nominato capo divisione presso la Direzione generale degli Affari generali del Parlamento Europeo; la decisione veniva adottata in esito a un concorso cui il ricorrente aveva partecipato.
paragrafo 2
Con ricorso del 7 agosto 1964, diretto contro il Parlamento Europeo, il ricorrente ha impugnato tale decisione «in quanto occorra» nonché talune decisioni relative alla procedura di concorso che ha portato alla suddetta nomina.
paragrafo 3
Le censure riguardano infatti esclusivamente detta procedura.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«I. Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo nel merito. II. 1. a) Dichiarare inesistente — o quanto meno nulla — la pubblicazione del bando di concorso di cui trattasi per omessa autenticazione mediante apposizione della firma e del timbro da parte dei funzionari o dello autorità competenti. b) Dichiarare quindi che nessuna prova circa la regolarità intrinseca del bando di concorso potrà essere fornita. c) Di conseguenza, dichiarare la nullità intrinseca del bando di concorso. In subordine : 2o a) Dichiarare nulla la decisione di bandire il concorso e dichiarare parimenti nullo il bando per omessa menzione dell'adempimento e omesso adempimento della formalità ad substantiam prescritta dal l'articolo 29, primo comma, lettera a) dello Statuto. Dichiarare che in assenza di tale menzione nel bando, nessuna prova circa l'avvenuto adempimento potrà essere fornita. b) Constatare l'impossibilità di verificare la regolarità della nomina e della composizione della Commissione giudicatrice. 3o Di conseguenza, dichiarare nulli il bando di concorso e tutti gli atti successivi del procedimento per omessa pubblicazione della composizione della Commissione giudicatrice. 4o Dichiarare altresì la nullità del bando di concorso per mancanza della specificazione contemplata dall'articolo 1, primo comma, lettera d) dell'allegato III allo Statuto. 5o Dichiarare nullo l'elenco dei candidati ammessi al concorso elaborato dalla Commissione giudicatrice, per esservi stato incluso un candidato privo dei requisiti richiesti. III. a) Di conseguenza : annullare l'intera procedura di concorso — in particolare la decisione di bandire il concorso, il bando, la pseudopubblicazione, l'elenco dei candidati ammessi, la lista degli idonei — ed il risultato dello stesso, vale a dire la nomina del Dott. Ducci all'impiego messo a concorso. b) Stabilire che, in conformità dell'articolo 29 dello Statuto, vanno esaminate le possibilità di promozione e di mutazione in seno all'Istituzione. c) Stabilire che, qualora dall'esame di cui sopra risultasse esclusa tale possibilità, si dovrà procedere per concorso a termini dello Statuto e dell'allegato sopra citati. In via ulteriormente subordinata : VI. Stabilire che il danno subito dal ricorrente va risarcito nella misura di un franco belga per i danni morali e di 100.000 franchi belgi per i danni materiali. L'entità di questi ultimi è da accertarsi mediante perizia. V. Porre a carico dell'Istituzione convenuta le spese del giudizio.»
paragrafo 3
Il Parlamento Europeo, convenuto, conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 4
«Dichiarare il ricorso irricevibile ; in subordine, respingerlo; Statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.»

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il convenuto, facendo distinzione fra decisione di nomina impugnata e altri atti della procedura di concorso, eccepisce la preclusione nei confronti dell'impugnazione di questi ultimi e sostiene inoltre che il ricorso diretto contro il provvedimento di nomina, essendo fondato solo sulla presunta illegittimità, se non sull'inesistenza di tali decisioni, o dell'intero concorso, è del pari irricevibile.
paragrafo 2
Il ricorrente assume che gli atti di cui consta la procedura di concorso hanno carattere puramente preparatorio e quindi, non arrecando di per sé alcun pregiudizio, non sono impugnabili che congiuntamente al conseguente provvedimento di nomina, il quale può essere pregiudizievole.
paragrafo 3
Nella controreplica il convenuto osserva che, secondo la giurisprudenza, gli atti preparatori del provvedimento di nomina si possono eventualmente scindere dal risultato ed impugnare separatamente, nei limiti in cui arrecano pregiudizio. Si porrebbe la seguente alternativa : «Se gli atti del concorso criticati dal ricorrente si possono scindere dalla decisione di nomina e sono pregiudizievoli, il ricorrente è legittimato ad impugnarli provando il suo interesse all'annullamento. Per contro, gli atti del concorso asseriti nulli, se non sono di per sé pregiudizievoli per il ricorrente né incidono sulla sua situazione, non possono essere considerati come lesivi e vengono incorporati nella decisione definitiva. Quindi il ricorrente, impugnando la decisione definitiva, è tenuto a dimostrare di aver interesse all'annullamento degli atti preparatori che fanno parte della decisione impugnata».
paragrafo 4
Poste tali premesse, il convenuto prende in esame le varie censure concludendo per la loro inammissibilità a causa di decadenza, ad eccezione di quelle dirette contro l'omessa pubblicità, la mancata pubblicazione della composizione della Commissione giudicatrice e dell'elenco degli ammessi, atti del concorso individualmente impugnabili come lesivi.
paragrafo 5
Tali censure sarebbero però inammissibili per mancanza d'interesse.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 2
Il ricorrente rileva che, a norma dell'articolo 1, primo e secondo comma, dell'allegato III dello Statuto (procedimento di concorso), il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina e dev'essere pubblicato nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità.
paragrafo 3
Nel caso specifico, la pubblicità avrebbe avuto luogo mediante affissione agli albi destinati ad usi svariati, di fogli volanti privi di qualsiasi firma di funzionari, di timbri e di intestazione delle Istituzioni delle Comunità.
paragrafo 4
Invocando il principio che gli atti amministrativi devono recare la menzione dell'adempimento delle formalità sostanziali, il ricorrente sostiene che tali fogli volanti non possono costituire il bando di concorso ufficiale, stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina previo parere della Commissione paritetica e del responsabile del o dei servizi interessati.
paragrafo 5
Il convenuto ribatte innanzitutto che il ricorrente il quale, avendo letto il bando criticato, ha presentato la sua candidatura e ha poi partecipato al concorso, non ha interesse ad invocare il presunto vizio e quindi il ricorso è irricevibile. Il vizio sarebbe del resto insussistente in quanto lo Statuto non prescrive particolari forme di pubblicità per il bando di concorso. Nella fattispecie, la pubblicità sarebbe stata fatta nelle forme e nei luoghi abituali.
paragrafo 6
Il ricorrente replica che il requisito dell'interesse riguarda solo l'atto principale impugnato, non già ciascuno dei mezzi dedotti. Egli insiste sulla nullità, ovvero inesistenza, del bando pubblicato. Nulla dimostrerebbe che le condizioni del concorso pubblicate per affissione siano quelle stabilite dall'organo competente.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Secondo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che, a norma dell'articolo 29 dello Statuto, il concorso potrebbe essere bandito solo previo esame, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, della possibilità di promozione e di mutazione all'interno dell'Istituzione. Posto che-i «fogli volanti» non recavano menzione di tale formalità preliminare obbligatoria, si dovrebbe presumere la sua omissione.
paragrafo 2
Invocando nuovamente la mancanza d'interesse del ricorrente, il convenuto assume che lo Statuto non prevede assolutamente che il bando faccia menzione dell'esame di cui trattasi.
paragrafo 3
Nella replica il ricorrente ribadisce il suo interesse, affermando di possedere i requisiti per essere promosso all'impiego in questione. Il convenuto contesta tale assunto.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Terzo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente invoca il fatto che il bando di concorso di cui è causa non reca menzione della nomina e della composizione della Commissione giudicatrice. Ogni bando pubblicato senza menzione della composizione della Commissione giudicatrice sarebbe necessariamente viziato da mancanza di una formalità sostanziale.
paragrafo 2
Il convenuto nega che lo Statuto preveda obblighi in tal senso; i testi terrebbero nettamente distinta la redazione del bando della nomina della Commissione.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Quarto mezzo

paragrafo 1
Essendosi limitato al requisito degli «studi universitari comprovati da un diploma o esperienza che garantisca lo stesso livello», il bando in contestazione non sarebbe conforme all'articolo 1, primo comma, lettera d) dell'allegato III dello Statuto, il quale prescrive che siano specificati i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesto per l'impiego da coprire. Il testo criticato richiederebbe «un diploma, o nessun diploma». Il grado di esperienza non sarebbe meglio specificato né quanto a durata, né quanto al «livello» raggiunto, vale a dire il tipo di impiego ricoperto per acquistare tale esperienza.
paragrafo 2
Pur ammettendo che la formula usata fascia di proposito un largo margine discrezionale alla Commissione giudicatrice, il convenuto contesta che l'articolo 1 dell'allegato III esiga una formulazione più precisa a pena di nullità. D'altronde tale formula non potrebbe essere valutata isolatamente, in quanto nel bando di concorso si specificava che «il titolare di questo posto deve possedere una preparazione eccellente in campo amministrativo e giuridico nonché nelle scienze politiche, e buone nozioni di procedura parlamentare».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Quinto mezzo

paragrafo 1
La Commissione giudicatrice ha incluso nell'elenco il Signor Falcone che non possiede titoli universitari: il ricorrente contesta che tale candidato disponga di esperienza di livello equivalente.
paragrafo 2
Il convenuto ribatte che la decisione della Commissione giudicatrice è inappellabile e non impugnabile.
paragrafo 3
Nella parte finale del controricorso il convenuto sottolinea che nessuna censura è diretta contro la decisione della Commissione giudicatrice che definisce l'elenco degli idonei, né contro il provvedimento di nomina, e ne inferisce l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro tali atti.
paragrafo 4
Il ricorrente oppone che tali decisioni gli arrecano pregiudizio e che il loro annullamento è implicito nei mezzi diretti ad ottenere l'annullamento dei vari atti del procedimento di concorso, che costituiscono l'indispensabile fondamento giuridico e le premesse naturali delle decisioni stesse.
paragrafo 5
Le conclusioni «ulteriormente subordinate» con cui si chiede il risarcimento del danno subito, non sono motivate nell'atto introduttivo. Nella fase scritta le parti non ne hanno discusso.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
L'udienza pubblica ha avuto luogo il 3 febbraio 1965.
paragrafo 3
Il 17 marzo 1965 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni miranti alla reiezione del ricorso.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il convenuto, facendo distinzione tra la decisione di nomina impugnata e i vari atti intervenuti durante il procedimento di concorso, eccepisce la preclusione nei confronti dell'impugnazione di questi ultimi e conclude che anche il ricorso diretto contro il provvedimento di nomina è irricevibile per mancanza di mezzi diretti contro detto provvedimento come tale.
paragrafo 2
Posto che il procedimento di assunzione consta di vari atti interdipendenti, questa eccezione implicherebbe per gli interessati l'obbligo di proporre tanti ricorsi quanti sono gli atti del procedimento che potrebbero arrecare loro pregiudizio. Considerata la coesione tra i vari atti che costituiscono il procedimento di assunzione si deve ammettere che, ove un ricorso sia diretto contro determinati atti di tale procedimento, il ricorrente può denunziare l'illegittimità degli atti anteriori strettamente connessa a quelli impugnati.
paragrafo 3
Nel sindacare la legittimità della nomina del Dott. Ducci, la quale costituisce l'oggetto principale del ricorso, la Corte può quindi prendere in esame le censure del ricorrente dirette specificamente contro il bando di cui trattasi. È invece inammissibile la censura secondo cui il concorso sarebbe viziato per esservi stato ammesso un candidato che non possedeva i requisiti richiesti dal bando, in quanto tale fatto è stato irrilevante per l'esito del concorso.
paragrafo 4
Eccezion fatta per quest'ultima riserva, l'eccezione d'irricevibilità dev'essere disattesa.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente, invocando l'omessa autenticazione mediante apposizione di firma o timbro da parte dei funzionari o delle autorità competenti, assume l'inesistenza della pubblicazione del bando di concorso di cui trattasi.
paragrafo 2
Tale autenticazione non è però prevista dallo Statuto dei funzionari né viene abitualmente effettuata. Il ricorrente confonde la decisione che stabilisce il testo del bando e il bando stesso e non tiene conto del fatto che la pubblicazione di quest'ultimo è unicamente destinata a sollecitare la presentazione delle candidature da parte dei funzionari interessati. Nel caso specifico del ricorrente la forma di pubblicità adottata pare abbia raggiunto lo scopo, in quanto egli ha presentato la sua candidatura al concorso.
paragrafo 3
Il mezzo va dunque disatteso.
paragrafo 4
Il ricorrente denuncia la nullità della decisione di bandire il concorso e del bando di cui trattasi per omessa menzione dell'avvenuto esame delle possibilità di promozione e mutazione nell'ambito dell'Istituzione, equiparando l'omessa menzione all'omissione dell'atto stesso.
paragrafo 5
Anche questo mezzo è infondato.
paragrafo 6
L'articolo 1 dell'allegato III, che elenca gli elementi che il bando di concorso deve specificare, non menziona l'avvenuto esame delle possibilità di promozione e di mutazione. Il ricorrente dimentica ancora una volta che la pubblicazione del bando di concorso non deve fornire la prova dell'osservanza di tutte le norme relative alla procedura di concorso, ma solo garantire un'adeguata pubblicità al concorso stesso.
paragrafo 7
Il ricorrente assume che il bando di concorso è nullo per omessa menzione della nomina e della composizione della Commissione giudicatrice.
paragrafo 8
Posto che l'allegato III dello Statuto dei funzionari fa una netta distinzione fra nomina della Commissione e redazione del bando, questo mezzo deve essere disatteso per gli stessi motivi del precedente.
paragrafo 9
Il ricorrente sostiene altresì che, essendosi limitato a richiedere «studi universitari comprovati da un diploma o una esperienza che garantisca lo stesso livello», il bando non corrispondeva a quanto prescrive l'articolo 1, primo comma, lettera d) dell'allegato III dello Statuto, con conseguente vizio di nullità.
paragrafo 10
La formula impiegata deve essere considerata unitamente alla precisazione — contenuta nel bando — che «il titolare di questo posto deve possedere una preparazione eccellente in campo amministrativo e giuridico, nonché nelle scienze politiche e buone nozioni di procedura parlamentare». La formula usata — di per sé non incompatibile con quanto prescrive l'allegato III — si deve quindi ritenere giustificata.
paragrafo 11
Tutti i mezzi dedotti dal ricorrente risultano infondati; il ricorso va quindi respinto. Sono altresì irricevibili le conclusioni relative al risarcimento del danno, non avendo il ricorrente provato di aver subito un danno ingiusto.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese

paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, Letti gli atti di causa, Sentita la relazione del giudice relatore, Sentite le parti nelle loro difese orali, Sentite le conclusioni dell'avvocato generale, Visti i Protocolli sullo Statuto della Corte di Giustizia allegati ai Trattati istitutivi, rispettivamente, della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A., Visti gli Statuti del personale della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A., Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle C.E.E., in ispecie gli articoli 69 e 70, LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1) Il ricorso 35-64 è respinto perché infondato. 2) Il ricorrente sopporterà le spese del giudizio ad eccezione di quelle sostenute dal convenuto.

Firme

Così deciso dalla Corte il 7 aprile 1965. Donner Strauss Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 aprile 1965. Per il Cancelliere, M. J. Eversen Cancelliere aggiunto Il Presidente della seconda Sezione A. M. Donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze