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Sez. 3, Sentenza n. 27582 del 15/06/2010 Ud. (dep. 15/07/2010) Rv. 248052 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Procedura prevista dall'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. - Testimone "condizionato" - Necessità della contestazione - Esclusione - Mancata presentazione del testimone al dibattimento - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248052-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE

L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero dal testimone "condizionato", ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la presentazione del testimone al dibattimento (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'espressione "sono acquisite", impiegata dalla norma citata, indica un automatismo che ne consente l'acquisizione anche in assenza di una richiesta delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)