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Sez. 1, Sentenza n. 37066 del 06/04/2004 Ud. (dep. 21/09/2004) Rv. 229701 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE | Dichiarazioni del teste - Procedimentali e dibattimentali - Divergenza - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229701-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE

A norma dei commi terzo, quarto, quinto dell'art. 500 cod. proc. pen., è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali divergenti. Le dichiarazioni testimoniali rese in fase di indagini possono concorrere a formare, ai sensi dell'art. 500, comma quarto cod. proc. pen. il legittimo convincimento del giudice e possono dunque essere acquisite e valutate ai sensi della norma citata, se sia ritenuta la sussistenza di elementi concreti indicativi di subite pregresse intimidazioni da parte del testimone. (Fattispecie in cui gli elementi concreti dell'intimidazione sono stati desunti dal comportamento processuale del testimone e dall'incongruità delle sue affermazioni in sede dibattimentale, che hanno trovato supporto nei verbali di atti d'indagine del P.M. o della difesa, non ancora formalmente acquisiti, in considerazione della libertà delle forme di accertamento consentite al giudice, che non va confuso con un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di specifici responsabili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)