Sez. T, Ordinanza n. 20074 del 16/06/2026 (Rv. 679342-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Improponibilità della procedura DOCFA - Obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio - Conseguenze - Preclusioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di classamento catastale, ove l'Ufficio valuti insussistenti i presupposti per la revisione del classamento mediante la procedura DOCFA presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 21 e 22, della l. n. 208 del 2015, non può accettare la pratica e fondare sulla stessa una rettifica della consistenza dell'immobile, ma deve dedurre tale improponibilità in sede di motivazione del provvedimento, restando altrimenti preclusa in sede di giudizio, ove si sia proceduti al riclassamento, la contestazione da parte dell'Amministrazione circa l'ammissibilità della procedura avviata dal contribuente.
Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 17, Legge 11/08/1939 num. 1249 art. 1, Decr. Minist. min. EFI 19/04/1994 num. 701 art. 4, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)