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Sez. 5, Ordinanza n. 17045 del 20/06/2024 (Rv. 671607-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Classamento - Presentazione di una nuova DOCFA - Rettifica della rendita - Provvedimento - Onere di contestazione - Contenuto - Riparto.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671607-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento catastale, il contribuente che, dopo aver presentato una prima Docfa, presenti la dichiarazione ex art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015, con conseguente rettifica, da parte dell'Amministrazione, della rendita proposta, ha l'onere, nella controversia riguardante la verifica di attendibilità del provvedimento di classamento, di indicare i componenti produttivi, originariamente inclusi nella stima, da non considerare ai fini della rideterminazione della rendita catastale.

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/04/1994 lett. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)