Sez. 3, Sentenza n. 50784 del 12/06/2019 Cc. (dep. 16/12/2019) Rv. 277900 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale – Applicazione - Presupposti.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
L'estensione dell'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri sportivi imposto dal questore (c.d. DASPO) alle categorie di soggetti specificatamente individuati nell'art. 2, comma 3, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, prescinde dal compimento di atti per ragioni o in occasione di manifestazioni sportive o in prossimità degli impianti sportivi, derivando dalla specifica pericolosità per la sicurezza pubblica denotata dal compimento di determinati illeciti previsti dalla legge, e può concorrere con la misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza in virtù del rinvio, contenuto nello stesso comma 3, all'intera disposizione di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 2 com. 3, Legge 25/06/1993 num. 205, Legge 13/10/1975 num. 654 art. 3, Legge 09/10/1967 num. 962, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 18 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)