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Sez. 3, Sentenza n. 12351 del 02/10/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259146 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. - Presupposto - Cori razzisti - Integrazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259146-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

È legittimo il provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e, contestualmente, l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia nei confronti di soggetti responsabili di aver rivolto versi di disapprovazione a carattere razzista nei riguardi di atleti di colore, in quanto la condotta prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modd. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 e indicata dall'art. 6, comma primo, della legge n. 401 del 1989, e succ. modd., quale possibile presupposto per l'adozione della misura preventiva, è integrata anche dalla semplice manifestazione del singolo che riconduca all'odio e alla discriminazione razziale. (Fattispecie nella quale la Corte ha giudicato corretta la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che l'emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all'ululato delle scimmie, lungi dal costituire una forma sia pure incivile di manifestazione di dissenso o di critica, si fosse caratterizzata per evidenti connotati di discriminazione razziale).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 25/06/1993 num. 205, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)