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Sez. 4 - , Sentenza n. 16155 del 17/03/2021 Cc. (dep. 28/04/2021) Rv. 281150 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Coltivazione di canapa – Prova di una finalità diversa da quella indicata dall’art. 2 della legge n. 242 del 2016 – Liceità della coltivazione – Esclusione - Reato di cui all’art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2021-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281150-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, integra il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, da parte di coltivatore diretto, allorquando emerga la prova di una finalità diversa da quella indicata dall'art. 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale per il riesame che aveva considerato indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti, le modalità della coltivazione – in serra anziché in campo – e la condotta reticente dell'indagato, non essendo sufficiente a dimostrare la liceità della coltivazione la conservazione dei cartellini e le fatture della semente acquistata).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)