Sez. U, Sentenza n. 30475 del 30/05/2019 Cc. (dep. 10/07/2019) Rv. 275956 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Legge 2 dicembre 2016, n. 242 – Cannabis sativa L - Liceità della coltivazione – Limiti - Commercializzazione dei derivati - Destinazione ad usi diversi da quelli tassativamente indicati – Applicabilità dell’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 – Sussistenza - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST., Legge 02/12/2016 num. 242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)