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Sez. 1, Sentenza n. 3125 del 12/04/1990 (Rv. 466649 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE - VALORE DEL BENE - DETERMINAZIONE - MOMENTO RILEVANTE - PERDITA DELLA PROPRIETÀ - RIVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466649-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE - VALORE DEL BENE - DETERMINAZIONE - MOMENTO RILEVANTE - PERDITA DELLA PROPRIETÀ - RIVALUTAZIONE.*

Al fine del risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di un fondo con irreversibile destinazione all'esecuzione di un'opera pubblica, il valore del bene va determinato con riferimento alla data in cui il privato ne ha perduto la proprietà, in corrispondenza al suo coevo acquisto (a titolo originario) da parte dell'ente costruttore (aestimatio); salva la rivalutazione, della corrispondente somma, per eventuale deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione (taxatio). (V 687/87, mass n 450393; (V 6650/86, mass n 442218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)