Sez. L, Sentenza n. 687 del 24/01/1987 (Rv. 450393 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA PATTIZIA - PASSAGGIO DI CATEGORIA - ASSORBIMENTO DEGLI SCATTI MATURATI NELLA CATEGORIA INFERIORE - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA PATTIZIA - PASSAGGIO DI CATEGORIA - ASSORBIMENTO DEGLI SCATTI MATURATI NELLA CATEGORIA INFERIORE - VALIDITÀ.*
L'istituto degli scatti di anzianità, che - in quanto di origine contrattuale - costituisce un emolumento lasciato alla libera contrattazione delle parti e non rientra nella retribuzione garantita dall'art. 36 cost., è legittimamente assoggettato ad una disciplina pattizia che preveda l'assorbimento degli scatti suddetti in caso di passaggio del lavoratore subordinato da una categoria ad un'altra, senza che - in Mancanza di tale disciplina pattizia - possa diversamente ritenersi restando applicabile l'identica regolamentazione dell'assorbimento degli scatti a norma dello accordo interconfederale del 23 marzo 1960 reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1097. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso l'assorbimento degli scatti di anzianità, pur previsto dalla citata contrattazione collettiva obbligatoria erga omnes per l'ipotesi di passaggio di qualifica o di categoria, in un caso in cui un lavoratore era stato promosso da impiegato di prima categoria ad impiegato capo-Sezione). (V 4480/83, mass n 429367).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 23/03/1960, DPR 28/07/1960 num. 1097 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)