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Sez. 6, Sentenza n. 35636 del 15/04/2004 Ud. (dep. 30/08/2004) Rv. 229406 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Dichiarazione di contumacia di imputato ritualmente citato che ha rinunciato a comparire - Dichiarazione inutiliter data.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229406-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE

L'art. 484 comma secondo bis cod. proc. pen. richiama per la costituzione delle parti in dibattimento anche la disposizione dell'art. 420 quinquies cod. proc. pen., che stabilisce che le norme sulla contumacia si applicano allorché l'imputato, anche se impedito, chiede o consente a che si proceda in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistere all'udienza. Ne consegue che la dichiarazione di contumacia, ove sia ugualmente pronunciata, resta senza effetto per la prevalenza della situazione processuale concretamente esistente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)