Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 19/11/1999 Cc. (dep. 21/01/2000) Rv. 214956 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - COMPARIZIONE DEL CONTUMACE | Cessazione automatica della contumacia - Mancata dichiarazione formale di revoca - Irrilevanza - Effetti ai fini degli adempimenti successivi al deposito della sentenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - COMPARIZIONE DEL CONTUMACE
Qualora, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, venga meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione, la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'art.487, comma 3, c.p.p. Ne consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art.548, comma 3, c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)