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Sez. L - , Ordinanza n. 29769 del 12/10/2022 (Rv. 665755 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Onere della prova - Sentenza penale ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665755-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili; la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., presupponendo una ammissione di colpevolezza, costituisce un importante elemento di prova da cui il giudice di merito può desumere la responsabilità del datore di lavoro.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)