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Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016 (Rv. 638849 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638849-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. (Nella specie, relativa ad una richiesta di rendita per un infortunio "in itinere", la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto che aveva ritenuto idonea ad interrompere il nesso causale tra evento ed attività lavorativa la condotta del lavoratore che aveva patteggiato la pena per il reato di danneggiamento ai danni dell'altra vettura coinvolta nel sinistro stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)