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Sez. 2, Sentenza n. 6294 del 26/05/1992 (Rv. 477387 - 01)

Pubblica amministrazione - Contratti - In genere | Contratti stipulati dagli enti locali nella vigenza dell'art. 296 del T.U. della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934 - Mancanza del visto di esecutorietà - Non vincolatività del contratto per l'ente pubblico - Conseguenze - Azioni esperibili dall'ente - Eccezioni dallo stesso opponibili - Diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate.
Stato
decisa il 1992-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477387-01

Pubblica amministrazione - Contratti - In genere

In tema di contratti stipulati dagli enti locali, nella vigenza dell'art. 296 del t.u. della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934, la mancanza del visto di esecutorietà previsto da detta norma rende non impegnativo il contratto per l'ente pubblico sia nella sfera giuridica sia in quella patrimoniale, con la conseguenza che l'ente può far dichiarare dal giudice l'inefficacia del negozio per il rifiuto del visto mediante azione di mero accertamento ovvero può opporre l'inefficacia medesima in via di eccezione ove l'altra parte intenda valersi del contratto, senza essere tenuto a spiegare alcuna azione di annullamento ma potendo fin dal momento del verificarsi delle condizioni di inefficacia del contratto far valere il diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2329, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 296 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)