diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6015 del 16/04/2003 (Rv. 562187 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto in economia - Corrispettivo concordato dalle parti "previo visto favorevole dell'UTE" - Conseguenze - Corrispettivo stabilito nei limiti di congruità fissati dall'organo tecnico - Natura dell'atto di controllo - Incidenza retroattiva - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562187-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

Ove in un contratto di trasporto, stipulato in economia dalla P.A. in veste di committente, le parti abbiano concordato il corrispettivo spettante al vettore "previo visto favorevole dell'Ufficio tecnico erariale in ordine alla congruità del prezzo", così negozialmente recependo quanto disposto, in materia, dall'art. 8 del d.P.R. 31 luglio 1990, n. 299 (recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno), detto corrispettivo è da ritenersi stabilito nei limiti di congruità fissati dall'Ufficio tecnico erariale, salvo che l'atto amministrativo di controllo ecceda i limiti dei poteri rimessi alla discrezionalità tecnica dell'organo, risultando in tal caso disapplicabile dal giudice ordinario nella controversia sorta dall'esecuzione del contratto. Il controllo, di legittimità ed esteso al merito, che si esprime nel visto sostituisce retroattivamente il corrispettivo ritenuto congruo dall'organo tecnico, a quello già indicato nel contratto, a nulla rilevando che il contratto stesso abbia avuto esecuzione prima del controllo dell'UTE.

Riferimenti normativi: DPR 31/07/1990 num. 299 art. 8, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)