Sez. 3, Sentenza n. 5205 del 29/11/1977 (Rv. 388840 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE E PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE PARI A QUELLO DEI DESTINATARI - NECESSITA - ECCEZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DI UNA SOLA PERSONA PARTE IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE MANDATARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DI ALTRI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE E PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE PARI A QUELLO DEI DESTINATARI - NECESSITA - ECCEZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DI UNA SOLA PERSONA PARTE IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE MANDATARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DI ALTRI.*
Il principio secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore di copie rispetto a quello dei destinatari importa l'inesistenza della notificazione vale soltanto nell'ipotesi di notifica eseguita al procuratore domiciliatario rappresentante di piu parti per mandato ad litem, ma non nel caso di notificazione dell'atto di impugnazione in unica copia al procuratore domiciliatario che abbia ricevuto il mandato da una sola persona, la quale stia in giudizio in nome proprio e quale mandatario o legale rappresentante di altri, poiche quella persona agisce in giudizio come unica parte processuale, ancorche nella sua duplice qualita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)