Sez. 2, Sentenza n. 5623 del 16/11/1985 (Rv. 442813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE PARI A QUELLO DEI DESTINATARI - NECESSITÀ - ECCEZIONE - NOTIFICAZIONE A PERSONA PARTE IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRO SOGGETTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE PARI A QUELLO DEI DESTINATARI - NECESSITÀ - ECCEZIONE - NOTIFICAZIONE A PERSONA PARTE IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRO SOGGETTO.*
La norma la quale dispone che la notifica dell'atto d'impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con un unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica sta in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante di altro soggetto, poiché in tal caso la consegna di una sola copia dell'atto è sufficiente alla tutela della parte e del suo rappresentante. (Conf 5205/77, mass n 388840; (Conf 226/76, mass n 378885).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)