Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 02/08/1975 (Rv. 377032 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE PER CONTO MA NON NEL NOME DI ALTRA PERSONA - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - CONFIGURABILITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGO DI TRASFERIRE L'IMMOBILE AL MANDANTE - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE PER CONTO MA NON NEL NOME DI ALTRA PERSONA - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - CONFIGURABILITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGO DI TRASFERIRE L'IMMOBILE AL MANDANTE - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Quando una persona acquisti un immobile per conto e su incarico di altra persona, senza, pero, spenderne il nome, correttamente il giudice del merito ravvisa nella specie un mandato senza rappresentanza, e non gia un negozio simulato, ossia una interposizione fittizia, se non risulti provato che il venditore era consapevole dell'accordo tra compratore e terzo. In tal caso l'immobile viene acquistato dal mandatario, che puo (ove, come nella specie, demandato senza rappresentanza ad acquistare l'immobile non sia stato condannato in Forma scritta) essere soltanto condannato al risarcimento del danno se non adempia all'Obbligo di trasferirne la proprieta al mandante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)