Sez. L, Sentenza n. 10252 del 15/07/2002 (Rv. 555742 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE | Sequestro giudiziario - Atti compiuti dal custode anche in esecuzione di provvedimenti del giudice - Responsabilità nei confronti dei terzi - Legittimazione attiva e passiva in relazione a tali rapporti - Sussistenza.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)