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Sez. T, Sentenza n. 31918 del 11/12/2024 (Rv. 673245-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA per cassa (c.d. cash accounting) | Accesso al regime speciale - Concrete modalità formali - Valutazione complessiva del giudice - Carenze - Comportamento concludente del contribuente - Integrazione - Limiti. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673245-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA per cassa (c.d. cash accounting)

In tema di IVA, le concrete modalità formali di accesso al regime speciale del cd. cash accounting (IVA per cassa), individuate da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, cui la disciplina primaria rinvia, vanno esaminate nel loro complesso, al fine di comprendere se, ove non siano state osservate nella loro totalità, tale carenza possa essere sopperita valorizzando il comportamento concludente del contribuente, purché questo non ne abbia comportato il totale svuotamento di ogni funzione.

Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 32 bis, Legge 07/08/2012 num. 132, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)