Sez. 5, Ordinanza n. 19799 del 17/07/2024 (Rv. 671647-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Opzione del regime di IVA per cassa - Desumibilità da comportamenti concludenti - Possibilità - Limiti. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, l'opzione per il regime "per cassa" di cui all'art. 32-bis del d.l. n. 83 del 2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili, purché egli, nello stesso periodo di imposta, non abbia contemporaneamente assoggettato le operazioni al regime IVA per competenza e a quello per
cassa, salve le operazioni ascrivibili ad uno specifico regime, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 32 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)