Sez. 1, Sentenza n. 15484 del 11/08/2004 (Rv. 575343 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI | Atti rientranti o meno nell'ordinaria amministrazione - Valutazione del giudice di merito - Riferimento all'interesse della massa dei creditori - Necessità - Fattispecie in tema di locazione infranovennale di immobile.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI
In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fallim., deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all'interesse della massa dei creditori - preso in considerazione, appunto, dall'art. 167 cit. - non già dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa "in bonis" possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello, che aveva valutato come rientrante nell'ordinaria amministrazione il contratto di locazione infranovennale di un bene immobile, rientrante nell'attivo concordatario, prendendo in considerazione il solo interesse dell'imprenditore-locatore, ma non quello dei creditori).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Cod. Civ. art. 1572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)