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Sez. L, Sentenza n. 906 del 29/01/1992 (Rv. 475473 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere | Solidarietà tra nuovo e precedente datore di lavoro - Presupposto - Trasferimento d'azienda - Portata - Costituzione dell'usufrutto o di affitto dell'azienda - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475473-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere

La norma di cui all'art. 15, comma primo, D.P.R. n. 1124 del 1965 - secondo cui in caso di trasferimento di azienda il nuovo datore di lavoro è obbligato in solido con il precedente, salvo il diritto di regresso, per tutto quanto è dovuto all'INAIL per premi o contributi assicurativi e relativi accessori, riferentesi all'anno in corso e ai due precedenti - pur comprendendo tutte le ipotesi di sostituzione di un imprenditore ad un altro nella gestione dell'azienda che hanno causa in un negozio o in un atto traslativo del diritto di proprietà o di un altro diritto, non è applicabile in caso di costituzione dell'usufrutto o di affitto dell'azienda, in quanto la nozione di trasferimento non può riguardare le fattispecie inerenti alla successione costitutiva e alla semplice cessione dell'esercizio di un diritto. In queste ipotesi la tutela dei crediti dell'ente assicuratore è fornita dalla previsione del privilegio di cui all'art. 33 del citato D.P.R..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2556, Cod. Civ. art. 2574, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 15, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)