Sez. L, Sentenza n. 3752 del 29/03/1995 (Rv. 491523 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Trasferimento d'azienda - Obbligazione solidale dell'acquirente - Rilevabilità del debito dai libri contabili ex art. 2560 cod. civ. - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
L'art. 15 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale, in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, l'acquirente è solidalmente obbligato (salvo regresso) con l'alienante per i premi e i relativi accessori riferentisi all'anno in corso e ai due precedenti, deroga, nell'interesse dell'istituto assicuratore, all'art. 2560 cod. civ., e quindi trova applicazione a prescindere dal fatto che tali crediti risultino o meno dai libri contabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)