Sez. U, Sentenza n. 7482 del 11/08/1997 (Rv. 506684 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Configurabilità - Condizioni.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato sulla giurisdizione, per effetto di sentenza del giudice del merito, può formarsi non soltanto se questi abbia espressamente pronunciato sulla medesima e non vi sia stata impugnazione sul punto ma anche quando lo stesso giudice abbia pronunciato sul merito ed almeno un capo di tale pronuncia non sia stato impugnato, qualora tale capo abbia carattere autonomo e non si ponga in stretta relazione conseguenziale con i capi oggetto di specifico gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)