Sez. U, Sentenza n. 7268 del 05/08/1994 (Rv. 487663 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Configurabilità - Condizioni.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato sulla giurisdizione, per effetto di sentenza del giudice del merito, può formarsi soltanto se questi abbia espressamente pronunciato sulla medesima e non vi sia stata impugnazione sul punto, oppure se lo stesso giudice abbia pronunciato sul merito ed almeno un capo autonomo di tale pronuncia sia passato in giudicato per carenza di specifica impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)