diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5268 del 06/03/1984 Ud. (dep. 06/06/1984) Rv. 164633 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - "PUNTO" - NOZIONE - CASISTICA.*
Stato
decisa il 1984-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164633-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - "PUNTO" - NOZIONE - CASISTICA.*

In una sentenza di condanna devono considerarsi "punti" le motivazioni e le decisioni in essa adottate relativamente alla sussistenza del fatto contestato, alla valutazione giuridica di esso, a ciascuna delle esimenti o diminuenti o aggravanti, alla Determinazione della pena ed in genere ad ogni statuizione che sia suscettibile di autonoma considerazione, che abbia cioè attitudine ad acquisire il carattere della irrevocabilità e sia quindi separatamente impugnabile. (Conf mass n 158928; (Conf mass n 158554; (Conf mass n 152339; (Conf mass n 150614; (Conf mass n 134901; (Conf mass n 122304; (Conf mass n 115160).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)