Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 25/02/1983 Ud. (dep. 11/05/1983) Rv. 158928 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'art. 515 cod. proc. pen., per punto della decisione deve intendersi ogni singola statuizione in fatto o in diritto che, nell'ambito del capo della sentenza relativo a ciascun reato e a ciascun rapporto processuale, può essere considerata ed esaminata in modo autonomo, può acquistare cioè carattere di giudicato ed essere, quindi, separatamente impugnabile. Pertanto, costituiscono distinti punti della decisione la statuizione riguardante lo accertamento del reato nei suoi elementi costitutivi e quella relativa alla sussistenza di una circostanza, sia questa comune o speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)