Sez. 2, Sentenza n. 1243 del 28/04/1971 (Rv. 351406 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - AZIONE DI DANNO TEMUTO - PROCEDIMENTO - DISTINZIONE IN DUE FASI - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE PER LA PRIMA FASE - GIUDICE COMPETENTE PER LA SECONDA FASE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - AZIONE DI DANNO TEMUTO - PROCEDIMENTO - DISTINZIONE IN DUE FASI - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE PER LA PRIMA FASE - GIUDICE COMPETENTE PER LA SECONDA FASE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di denuncia di danno temuto la Competenza per materia del pretore, prevista dall'art 8, comma secondo n 1, cod proc civ, e limitata alla prima fase del procedimento, a quella fase, cioe, a carattere tipicamente cautelare, nel corso della quale possono essere adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, Atti ad evitare che la lesione paventata abbia a determinarsi o abbia ad aggravarsi ulteriormente. Per la fase successiva di merito, invece, trovando applicazione le norme ordinarie sulla Competenza (art 689, comma quinto, cod proc civ), in tanto il pretore puo procedere alla trattazione della causa, in quanto sia competente. Pertanto, questa seconda fase del giudizio attinente al merito, puo essere di Competenza dello stesso pretore oppure del tribunale a seconda che si tratti di giudizio possessorio o petitorio, o in quest'ultimo caso, a seconda che il valore della causa ecceda o meno la Competenza pretorile. (V 667'67, mass n 326673).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)