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Sez. 3, Sentenza n. 669 del 22/03/1967 (Rv. 326673 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326673-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - NOZIONE.*

Il principio posto dal terzo comma dell'art. 1182 cod.civ., secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, puo essere applicato solo quando l'ammontare della prestazione sia stabilito da un titolo convenzionale o giudiziale e si tratti di crediti liquidi ed esigibili la cui Determinazione non richieda alcuna indagine in ordine al quantum, ma possa compiersi mediante un semplice calcolo aritmeticò se invece l'obbligazione pur avendo per oggetto una somma di denaro deve ancora essere accertata e liquidata la norma applicabile e in tal caso quella dell'ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ. che stabilisce come luogo di pagamento il domicilio del debitore. (Cfr. 322096).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)