Sez. L, Sentenza n. 2991 del 28/07/1976 (Rv. 381763 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - CONTRIBUTI VERSATI DA IMPIEGATI FUORI RUOLO - COLLOCAMENTO DEGLI IMPIEGATI NEI RUOLI - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI - OBBLIGO DELL'INPS - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - ESTREMI - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE POSTERIORMENTE AL COLLOCAMENTO NEI RUOLI - ANTERIORE DECORRENZA DELL'EFFETTO - ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ILLEGITTIMITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - CONTRIBUTI VERSATI DA IMPIEGATI FUORI RUOLO - COLLOCAMENTO DEGLI IMPIEGATI NEI RUOLI - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI - OBBLIGO DELL'INPS - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - ESTREMI - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE POSTERIORMENTE AL COLLOCAMENTO NEI RUOLI - ANTERIORE DECORRENZA DELL'EFFETTO - ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ILLEGITTIMITA.*
L'art 20, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n 367, nello stabilire che l'INPS non e tenuto al rimborso dei contributi versati dagli impiegati fuori ruolo quando, alla data del collocamento dei medesimi nei ruoli transitori o nei ruoli organici, abbia gia provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, intende riferirsi all'atto amministrativo dichiarativo del diritto alla pensione, con gli effetti retroattivi ad esso connaturali, risalenti al momento in cui concorrono tutti i requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, qualora sia accertato che il provvedimento di riconoscimento della pensione di vecchiaia sia intervenuto posteriormente al collocamento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, ma con effetto in data ad esso anteriore, opera la speciale disposizione di favore contenuta nella norma citata, e quindi e illegittimo il provvedimento di annullamento ex tunc del rapporto assicurativo, disposto dall'INPS, con la conseguente richiesta di restituzione dei ratei di pensione gia riscossi. (contra 157/72, mass n 355906).*
Riferimenti normativi: Legge 05/06/1951 num. 376 art. 20 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)