Sez. 2, Sentenza n. 157 del 21/01/1972 (Rv. 355906 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - CONTRIBUTI - IN GENERE - PENSIONE DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTRIBUTI VERSATI DAGLI IMPIEGATI FUORI RUOLO - RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO NEI RUOLI TRANSITORI OD ORGANICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - AVVENUTA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - NOZIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - CONTRIBUTI - IN GENERE - PENSIONE DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTRIBUTI VERSATI DAGLI IMPIEGATI FUORI RUOLO - RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO NEI RUOLI TRANSITORI OD ORGANICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - AVVENUTA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - NOZIONE - CONSEGUENZE.*
L'art 20, secondo comma, della legge 5 giugno 1951 n 376, nello stabilire che l' istituto nazionale della previdenza sociale non e tenuto al rimborso dei contributi versati dagli impiegati fuori ruolo quando, alla data del collocamento dei medesimi nei ruoli transitori o nei ruoli organici, abbia gia provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, intende chiaramente riferirsi all'atto amministrativo con il quale la pensione viene attribuita e non alla decorrenza di essa, che di solito e anteriore alla data della liquidazione. Pertanto, qualora sia accertato che la liquidazione della pensione di vecchiaia sia avvenuta posteriormente al collocamento nei ruoli speciali transitori, non puo operare la speciale disposizione di favore contenuta nel citato articolo della legge n 376 del 1951 e legittimamente viene disposto l'annullamento ex tunc per motivi di legittimita del rapporto assicurativo.*
Riferimenti normativi: Legge 05/06/1951 num. 376 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)