Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 349 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18589
- Impiego pubblico
- Segretari comunali e provinciali
- Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età
- Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione, così come stabilito per i dirigenti civili dello stato
- Denunciata disparità di trattamento
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate
- art. 1, comma 4-quinquies, legge 28 febbraio 1990, n. 37
- d.l. 27 dicembre 1989, n. 413
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso
con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo contro il Ministero dell'Interno, ed altri, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo, segretario comunale generale di classe I/A e titolare della Segreteria Generale del Comune di Padova, contro il Ministero dell'Interno ed altri, diretto ad ottenere il prolungamento dell'età pensionabile a settant'anni per raggiungere il massimo della pensione, così come previsto per i dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, con ordinanza del 17 ottobre 1991 (R.O. n. 126 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta disposizione, interpretata nel senso che essa si applica solo ai dirigenti civili dello Stato;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto i segretari comunali sono impiegati dello Stato (art. 173 del regio decreto n. 383 del 1934) e godono del trattamento economico dei dirigenti dello Stato (art. 25, quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972), mentre non risulta la ratio che ha ispirato il legislatore a restringere il beneficio in questione ai soli dirigenti statali;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che si è già affermato (sentt. nn. 491 e 440 del 1991) che la regola generale valevole per i dipendenti pubblici è quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni;
che solo per alcune categorie, tra cui i dirigenti civili dello Stato, sono state previste delle deroghe delle quali si sono evidenziate le ragioni;
che il prolungamento dell'età pensionabile costituisce una scelta discrezionale del legislatore la quale, se sorretta da ragionevoli motivi, non è arbitraria;
che non può porsi a base del giudizio di costituzionalità una norma che sancisce una deroga espressa alla norma generale;
che non sono dedotti motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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