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Sez. 3, Sentenza n. 3609 del 16/06/1984 (Rv. 435606 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VENDITA DI MANGIME - DIFETTO DI COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO - DIFETTO DI INFORMAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO STESSO - VIZIO DELLA COSA VENDUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435606-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VENDITA DI MANGIME - DIFETTO DI COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO - DIFETTO DI INFORMAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO STESSO - VIZIO DELLA COSA VENDUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

In relazione ad un contratto di compravendita di mangime, intercorso tra la società produttrice del medesimo (venditrice) ed un allevatore (acquirente), il vizio della cosa venduta, agli effetti della garanzia prevista dall'art. 1490 cod. civ., può essere concretato, specialmente ove il rapporto sia caratterizzato anche dalla promessa di assistenza tecnica e di consulenza dietologica e veterinaria da parte del fornitore per tutto il tempo di utilizzazione del prodotto, sia da un difetto della composizione del prodotto stesso, in quanto comprendente sostanze od elementi in quantità o qualità non consentiti dalla disciplina legislativa e regolamentare sulla preparazione dei mangimi (legge 8 marzo 1968 n. 399), sia da un difetto d'informazione sulla composizione del prodotto stesso, in quanto detta disciplina imponga al produttore di trasmettere al consumatore determinate notizie, necessarie non solo per orientarlo circa la maggiore o minore rispondenza del prodotto alle proprie esigenze ma anche per prevenire un uso scorretto, disutile o, secondo le circostanze, pericoloso o dannoso del prodotto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Legge 08/03/1968 num. 399 art. 1, Legge 08/03/1968 num. 399 art. 12, Legge 08/03/1968 num. 399 art. 13, Legge 08/03/1968 num. 399 art. 19, Legge 08/03/1968 num. 399 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)