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Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 05/03/2008 (Rv. 602148 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità risarcitoria del venditore ex art. 1494 cod. civ. - Applicabilità nella rivendita di prodotti industriali di massa ancorché confezionati - Doveri professionali del commerciante - Controlli periodici o su campione secondo le regole di normale diligenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602148-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di vizi della cosa venduta, la disposizione dell'art. 1494 cod. civ. trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, tenendo conto in tale ipotesi che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta la responsabilità per vizi della cosa in capo ad un soggetto che aveva venduto ad azienda operante nel settore del confezionamento di mangime nel settore zootecnico, prodotti minerali importati dalla Cina in cui era contenuto un quantitativo di piombo e cadmio in quantità tale da essere pericoloso per la salute del bestiame e di coloro che avessero consumato le carni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)