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Sez. U, Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007 (Rv. 600836 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Giurisdizione - Iscrizione, rifiuto di iscrizione, cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, esercizio del potere disciplinare - Controversie relative - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600836-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

A norma degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del C.N.F. in relazione al ricorso presentato da un avvocato contro la delibera del locale Consiglio dell'ordine che, disponendo l'archiviazione di un esposto del medesimo contro un collega, aveva confermato l'iscrizione all'albo di quest'ultimo, rigettando la relativa richiesta di cancellazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 24, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 31, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 37, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)