Sez. U, Sentenza n. 29293 del 15/12/2008 (Rv. 605947 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Delibere dei locali Consigli dell'ordine degli avvocati relative alle comunicazioni previste dall'art. 46 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Natura - Pronunce in materia disciplinare - Esclusione - Conseguenze - Relativa impugnazione - Giurisdizione del Consiglio nazionale forense - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Le delibere dei locali Consigli dell'ordine degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni dei provvedimenti di radiazione dall'albo professionale o di sospensione dall'esercizio della professione, previste dall'art. 46 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, sicché la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 46, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)