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Sez. U, Sentenza n. 1511 del 13/02/1991 (Rv. 470905 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico | In genere - Dipendenti di un Comune - Attività di consulenza in favore dei cittadini per la compilazione della dichiarazione dei redditi - Richiesta di indennizzo - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470905-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico

Qualora i dipendenti di un Comune, che siano stati incaricati di prestare ai cittadini, durante le ore di ufficio, attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi, agiscano contro il Comune medesimo, per essere indennizzati in relazione a dette prestazioni, la controversia spetta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la domanda, ancorché prospettata in termini di indebito arricchimento, ovvero con riferimento a tariffe professionali, si traduce in una pretesa di integrazione del trattamento retributivo, e, quindi, si ricollega in via immediata al rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Regio Decr. 26/02/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)